Detrazione oneri di intermediazione

L’articolo 35, comma 22-bis, apporta modifiche al TUIR, aggiungendo all’art. 15, comma 1, la lettera b-bis).

In particolare, la norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19 per cento degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo, comunque, non superiore a mille euro per ciascuna annualità.

Si tratta, in tutta evidenza, di una modifica normativa collegata a quella del precedente comma 22 appena commentato, il quale ha previsto l’obbligo di indicare negli atti di cessione degli immobili l’eventuale importo relativo alle spese di intermediazione. Anche alla luce della relazione tecnica di accompagnamento relativa agli effetti sulla finanza pubblica, si ritiene che l’importo di 1.000 euro costituisca il limite massimo cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa sostenuta per il compenso versato agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e che la possibilità di portare in detrazione quest’onere si esaurisca in un unico anno di imposta.

In sostanza, considerando le competenze d’intermediazione superiori all’importo massimo, la detrazione è di 190 euro a favore dell’acquirente.

Inoltre, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

Per una guida completa sull’acquisto della casa si rimanda ad altro specifico articolo.

Fonte: Agenzia delle Entrate
(Punto 13 dei chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 2006)