Antiriciclaggio

 

CORUS Real Estate Srl, in quanto soggetto interessato agli “Obblighi di adeguata verifica della clientela”, come disposto dal D. Lgs 231/07, emendato dal D. Lgs 90/2017 (al pari di Notai, Commercialisti, Avvocati e Revisori Contabili), è tenuto alla procedura atta ad identificare il Cliente e verificarne l’identità sulla base di un valido documento, nell’identificare anche l’eventuale “Titolare effettivo”, direttamente a mezzo della dichiarazione ai sensi articolo 22 che il cliente dovrà compilare, dichiarazione con la quale il cliente dovrà altresì precisare informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell’attività che viene richiesta nonché l’eventuale appartenenza alle liste delle “Persone Politicamente Esposte”.

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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (emendato dal D.Lgs 90/2017)

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. [testo integrale]

[ESTRATTO]

Art. 2. Finalità e principi
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Art. 3. Soggetti obbligati
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.
e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Art. 17. Disposizioni generali
1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:
a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;

Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica.
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’esecutore, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;

Art. 22. Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

Art. 42. Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.