Normativa Antiriciclaggio
CORUS Real Estate Srl, in quanto soggetto interessato agli “Obblighi di adeguata verifica della clientela”, come disposto dal D. Lgs 231/07, emendato dal D. Lgs 90/2017 (al pari di Notai, Commercialisti, Avvocati e Revisori Contabili), è tenuto alla procedura atta ad identificare il Cliente e verificarne l’identità sulla base di un valido documento. Ciò include l’identificazione dell’eventuale “Titolare effettivo” a mezzo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 22, con la quale il cliente dovrà anche specificare lo scopo e la natura dell’attività richiesta, nonché l’eventuale appartenenza alle liste delle “Persone Politicamente Esposte”.
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
(emendato dal D.Lgs 90/2017) – Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
[Estratto]
Art. 2 – Finalità e principi
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Art. 3 – Soggetti obbligati
1. Le disposizioni si applicano alle categorie di soggetti individuati, persone fisiche o giuridiche.
e) Gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese,
ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Art. 17 – Disposizioni generali
1. I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:
a) In occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale.
Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
1. Gli obblighi si attuano attraverso:
a) L’identificazione del cliente e la verifica della sua identità tramite documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente,
nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Le medesime misure si applicano anche nei confronti dell’esecutore, per verificarne i poteri di rappresentanza.
Art. 22 – Obblighi del cliente
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica.
2. Le imprese e persone giuridiche private devono ottenere e conservare, per almeno cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva
e fornirle ai soggetti obbligati in occasione degli adempimenti previsti.
Art. 42 – Astensione
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto o la prestazione professionale, e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
